Il vizio della procura speciale in calce al ricorso, in ragione del difetto della certificazione autografa del difensore e della conformità all′originale, in violazione degli articoli 16-undecies Decreto Legge n. 179 del 2012, 3-bis, comma 2, l. n. 53 del 1994 e 19-ter delle specifiche tecniche (decreto 28 dicembre 2015) rende il ricorso inammissibile. La procura speciale, rilasciata al difensore su supporto analogico come palesato dalla sottoscrizione autografa della parte, poichè è stato trasformato in formato pdf per immagine tramite scansione delloriginale cartaceo: è copia informatica di atto analogico. Rileva come, a seguito dell′abrogazione del comma 20-ter dellarticolo 83 Decreto Legge n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) ad opera del Decreto Legge n. 77 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2021), che consentiva la c.d. procura a distanza, la materia resta regolata dagli articoli 16-decies, (potere di certificazione di conformita delle copie degli atti e dei provvedimenti) e 16-undecies (modalita dellattestazione di conformita), commi 2 e 3, Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e dall′articolo 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), nonche dallarticolo 3-bis l. n. 53 del 1994. Pertanto la manca attestazione di conformità della copia analogica attualmente disciplinata ex art 196 undecies cpc (nel caso di specie della procura), vizia la validità della procura stessa e rende il ricorso inammissibile. Tale irregolarità alla luce della normativa vigente non può essere sanata con il deposito della procura cartacea firmata in originale, poichè espressamente escluso per il processo telematico.