Comparsa conclusionale (rif. Sent. Cass. 11504/2017)
La Cassazione con innovativa sentenza n. 11504/2017 individua quali siano i principali indici per valutare l′indipendenza economica di un ex coniuge: il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un′abitazione. La resistente non possiede nessuno di tali requisiti. Il ricorrente documenta un reddito da lavoro dipendente per lanno 2022 di 35.500,00 quale pensionato delle Ferrovie dello Stato ed un contratto di locazione per un appartamento con canone mensile di 300,00. La resistente, invece, da sempre casalinga, attualmente di anni 68, coniugatasi all′età di 15 anni e madre già a 16 anni si è sempre occupata solo della sua famiglia: del marito, dei suoi quattro figli, della casa e durante gli anni della separazione anche dei nipoti. Non ha mai avuto un reddito da lavoro e pertanto non è tenuta a presentare alcuna dichiarazione dei redditi, vivendo con il contributo economico dellex coniuge; ha dovuto subire numerosi interventi chirurgici, che da anni la limitano enormemente tanto da non poter più uscire da sola da casa in sicurezza, fatti mai contestati ex adverso. É doveroso sottolineare che la resistente per oltre cinquant′anni, con il proprio contributo personale di casalinga ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare. L′art. 5 della L. n. 898/1970 statuisce che: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l′obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell′altro un assegno quando quest′ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo′ procurarseli per ragioni oggettive. Lart. 6 della legge appena citata in merito allassegnazione della casa familiare prevede che L′abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell′assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole".