Avv. Angela Maria Pia De Cata
23-02-2024
Simulazione di cessione quote societarie
1. Il giuramento decisorio All′udienza del 19.11.2018, il giudice su istanza di parte ex art. 233 e ss cpc di deferire giuramento decisorio al sig. ....., comparso personalmente, lo ammetteva. Il convenuto prestava giuramento decisorio sui seguenti capitoli di prova formulati a verbale: "vero che ebbi a trasferire in modo fittizio le quote delle seguenti società: .................. al sig. ..............., nato a ...................il " ed inoltre "vero che ebbi a gestire in modo autonomo le indicate società anche successivamente al loro trasferimento al citato prestanome, come a tutt′oggi". Conformemente a quanto disposto dall′art. 238 cpc, il convenuto pronunciava ad alta voce le seguenti parole: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo, giuro che è vero che ebbi a trasferire in modo fittizio le quote delle seguenti società: ............al sig. .........." ed inoltre è vero che ebbi a gestire in modo autonomo le indicate società anche successivamente al loro trasferimento al sig......... Con giuramento decisorio il convenuto riconosceva che il trasferimento delle quote delle società sopra indicate era avvenuto in modo fittizio, dunque le parti avevano inteso creare solo l′apparenza del contratto senza volere il prodursi degli effetti dello stesso, chiara ipotesi di simulazione assoluta. Il giuramento decisorio, inoltre, costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il Giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura. 2. Sul collegamento negoziale. In ipotesi di simulazione assoluta, come nel caso che ci occupa, l′accordo simulatorio può dissimulare la volontà delle parti di non stipulare un negozio, laddove il dichiarante non voglia, in realtà, alcun negozio. Lart. 1414, comma 1, c.c., prevede che il contratto simulato non produca alcun effetto tra le parti. La giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che laccertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass. Civ. n. 7459/2018). La vicenda simulatoria si pone, quindi, come una complessa ed unitaria operazione volta a realizzare soltanto l′apparenza di un negozio formalmente ed esternamente perfetto ma, in realtà, inefficace inter partes. Resta fermo, tuttavia, che nel fenomeno simulatorio ogni attività compiuta dalle parti è pienamente voluta e diretta ad un risultato previsto e voluto. Appare chiaro come, nel caso che ci occupa, lunico motivo pratico che ha indotto le parti a realizzare l′apparenza contrattuale, la cd. causa simulandi, debba essere individuato nel precipuo intento del convenuto di spogliarsi in maniera simulata e fittizia dei propri averi al solo fine di sottrarsi alle obbligazioni alimentari e di mantenimento nei confronti dellex coniuge e dei figli. Orbene, tale intento distrattivo soggiace a ciascun negozio chiaramente posto in essere dal convenuto nellambito di una chiara strategia elusiva e di privazione fittizia del patrimonio: ................ Palese e manifesta è, quindi, lilliceità della causa sottesa allintero procedimento negoziale de quo, atteso che la finalità perseguita dal convenuto è chiaramente quella di eludere una norma imperativa, quale è quella che riconosce il diritto al mantenimento dellex coniuge ed ai figli, nonchè sottrarre garanzie patrimoniali agli stessi quali creditori. In tale ottica appare evidente come i suddetti negozi, colti nellambito di una unitaria operazione, debbano essere considerati alla stregua di un collegamento negoziale. In particolare, in tema di collegamento tra contratti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, il collegamento negoziale - cui le parti, nell′esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto - non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent". Ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti (Cass. Civ. n. 21417/2014); Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 13580/2004, ha chiaramente affermato che perché possa configurarsi un collegamento negoziale, che impone la considerazione unitaria della fattispecie ai fini della nullità dellintero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 cc., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo leffetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore. In definitiva, accogliendo tale impostazione, appare chiaro come la nullità investirebbe non solo loriginario trasferimento di quote sociali ma anche il successivo atto di scissione, essendo, peraltro, il primo negozio presupposto indefettibile del secondo. 3. Terzo in mala fede. Ciò posto, occorre, a questo punto valutare, sul piano degli effetti del negozio simulato, le conseguenze della simulazione fra le parti rispetto ai terzi. A tale proposito la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, più volte, che il fenomeno simulatorio rappresenta una consapevole e programmata divergenza fra effettiva volontà dei contraenti e dichiarazione contrattuale con la conseguenza che il negozio simulato deve considerarsi radicalmente nullo in ragione di una intrinseca carenza dell′elemento volitivo ma rileva come il particolare regime di efficacia nei confronti dei terzi in buona fede si giustifichi alla luce del principio della tutela dell′affidamento e dell′apparenza juris (Cass. 7 gennaio 1981, n. 125). La buona fede è, pertanto, il presupposto con cui la legge appresta protezione a coloro che abbiano fatto affidamento su una situazione apparente, ovvero gli aventi causa e i creditori del titolare apparente (artt. 1415, comma 1 e 1416 comma 1, c.c.). La buona fede richiamata dal legislatore, devessere intesa quale ignoranza di ledere un altrui diritto, o meglio, come posizione di colui che è convinto di comportarsi in modo legittimo e di agire in conformità ad un diritto che gli spetta. Ne consegue, pertanto, che lacquirente reale del titolare apparente è difeso quando sia stato in buona fede, quando cioè abbia ignorato di ledere l′altrui diritto (articolo 1147 cod. civ.). Si considera, quindi, terzo di buona fede nella simulazione il terzo subacquirente che non sia partecipe del contratto simulato e che abbia ignorato di aver acquistato da un acquirente simulato. Occorre inoltre, perché il contratto simulato valga per il terzo di buona fede come se fosse reale, che il terzo sia interessato a scoprire la simulazione (art. 1147 codice civile). Quando, invece, il terzo subacquirente sia stato originariamente in mala fede e conosceva che il titolare apparente gli alienava un diritto di cui non disponeva, la dichiarazione di simulazione opera i suoi effetti anche nei confronti di lui, venendo quindi meno leccezione al principio dell′intrasmissibilità di quanto non si possiede. Sul punto la giurisprudenza è concorde nell affermare che quando la simulazione sia opposta al terzo avente causa dal titolare apparente non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo, accordandosi con il titolare apparente, o abbia favorito il simulato alienante per assicurare lo scopo pratico della simulazione nei confronti dei terzi od abbia tratto personale profitto dalla simulazione (Cass. Civ. sent. n.16080/2016; Cass. Civ. sent. n. 13260/1991; Cass. Civ. sent. n. 2004/1981). In sede di legittimità si ritiene, quindi, che sussista il requisito della mala fede, necessario ai sensi dellart. 1415 cc. per opporre la simulazione al terzo acquirente, laddove questultimo abbia proceduto allacquisto accordandosi con il titolare apparente al fine di consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione. Orbene, posto il pacifico intento distrattivo delle operazioni compiute dal sig. Liuni, appare chiaro come a voler astrattamente considerare la ........S.r.l. quale soggetto terzo rispetto al simulato trasferimento di quote societarie al sig. ..........., questa abbia operato in chiara mala fede. E di tutta evidenza come la..........S.r.l. avesse piena consapevolezza del pregiudizio che le operazioni in contestazione arrecavano alle ragioni dei creditori delloriginario cedente. Difatti, non può non considerarsi che alla data di stipula del contratto di cessione per cui è causa gli stessi convenuti rivestivano rispettivamente le cariche di legale rappresentante e socio unico tanto della società cedente che costituenda, operando, questultimo, in assoluta autonomia decisionale e strategica, quale unico ed effettivo titolare di tutte le società che amministrava e che di fatto erano di sua proprietà. E, quindi, fuori di dubbio la piena coscienza, in capo alla società nuova costituita, della portata lesiva delle operazioni compiute, ove si consideri, tra laltro, che le stesse sono intervenute nel contesto di un complesso di atti mediante i quali il ............ ha significativamente modificato la natura e consistenza del suo patrimonio rendendo meno agevole e più incerta la concreta possibilità di soddisfacimento delle ragioni di credito della sig.ra .......... Dalla siffatta inoppugnabile ricostruzione deriva lopponibilità della simulazione anche nei confronti della .............. S.r.l. e, pertanto, la necessaria declaratoria di nullità delle fittizie operazioni che hanno condotto alla sua costituzione. Peraltro, sia con riferimento alla domanda di simulazione, sia con riferimento a quella di nullità dei negozi di trasferimento o comunque di revocatoria delle attività tutte poste in essere dal sig............ con lausilio del sig. ................, non vè chi non veda come il Sig. Giudice potrà operare e statuire nel merito, in favore delle parti congiuntamente istanti, a prescindere dalla c.d. qualificazione giuridica dei fatti. Del resto, in tema di nullità negoziale la Suprema Corte ha sancito che : in caso di domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, non è viziata la decisione del Giudice che abbia dichiarato la nullità della più ampia operazione negoziale cui tale contratto appartiene (Cass. Civ. Sent. n.21775/2015).