Dato per noto i fatti di causa l′odierno deducente si sofferma sui seguenti principi di diritto a sostegno della proprie difese: l′opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni ed argomentazioni. In primo luogo va premesso che con l′opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d′ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall′onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l′emanazione dell′ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Agli atti difetta la prova della avvenuta notifica della cessione del debito alla opponente . Si fa presente, infatti, che il credito preteso da controparte opposta è sorto in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dalla opponente con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla attuale opposta cessionaria. Secondo la più recente giurisprudenza di merito e non solo ma anche di legittimità, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione. Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta. Si rammenta sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l′esistenza di quest′ultima, giacché una cosa è l′avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione - un′altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto". Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale. Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento. Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l′effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della opposta. Appare, pertanto, impossibile ricondurre la titolarità del credito alla opposta e, pertanto, veniva dichiarata declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa e la conseguente nullità del titolo impugnato. Sul caso di specie si è pronunciato anche il Tribunale di Spoleto (Trib. Spoleto, 6 settembre 2021) il quale ha accolto l′opposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la carenza di legittimazione attiva, in capo alla società asseritamente creditrice. Senza soluzione di continuità, una parte della giurisprudenza ha statuito che " una cosa è l′avviso della cessione - necessario ai fini dell′efficacia della cessione - un′altra è la prova dell′esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780), e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito. In base a una valutazione "più rigorosa", la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l′elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Stando alle sentenze della Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4116/2016 e Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10518/2016 la società cessionaria di crediti in blocco a fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito "ha l′onere di produrre documenti idonei a dimostrare l′inclusione del credito oggetto di causa nell′operazione di cessione in bloccodovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione". Avv. Angela Maria Pia De Cata